Ristrutturare un bagno: occorre la CILA

La domanda che ci viene rivolta frequentemente dai nostri clienti è se occorre presentare un titolo edilizio per la ristrutturazione del bagno all’interno dell’appartamento.

Premesso che se ci sono variazione degli spazi interni (ampliamento bagno, spostamento delle aperture di porte e finestre, costruzione di tramezzi) va sempre presentata una CILA o una SCIA edilizia, il dubbio si pone se l’intervento non modifica l’ampiezza degli spazi, ma si limita a una riqualificazione e adeguamento degli spazi esistenti.

Quando si parla di ristrutturazione del bagno, ci si riferisce a interventi che possono comprendere: sostituzione dei sanitari, pavimenti e rivestimenti, realizzazione della doccia al posto della vasca (o viceversa), rifacimento completo dell’impianto idrico sanitario ed elettrico, tinteggiatura delle pareti e del soffitto. Gli interventi elencati possono essere distinti in lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria non comporta modifiche strutturali agli edifici o agli impianti. La manutenzione straordinaria coinvolge modifiche significative alla struttura o ai sistemi esistenti. In particolare una ridefinizione degli impianti, con modifica della disposizione dei sanitari e loro utilizzo (ad esempio sostituzione della vasca con la doccia).

Quando la ristrutturazione del bagno implica la sostituzione di tubazioni di adduzione o scarico, impianti elettrici e massetto, si tratta di una manutenzione straordinaria che richiede la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Come riportato nelle disposizioni del Decreto SCIA 2 (dlgs n. 222 del 25 novembre 2016), la realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari sono opere di manutenzione straordinaria soggette a CILA.

Se l’intervento è di dimensioni più limitate e coinvolge solo la sostituzione di sanitari e rivestimenti, allora si tratta di una manutenzione ordinaria. che va in edilizia libera dove non occorre la presentazione di alcun titolo.

In ultimo, importante tenere in considerazione che la presentazione della CILA diventa una ulteriore necessità se si vuole usufruire delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.