I rischi di un Impianto Elettrico non conforme ai sensi della 37/08

rischi impianti elettrici

Spesso viene sottovalutata la conformità di un impianto elettrico o la necessità di eseguire lo stesso secondo un progetto. I rischi che si corrono:


Leggiamo dalle cronache di incendi che si sprigionano quasi inspiegabilmente negli appartamenti. Incidenti subdoli per i quali a volte non è immediato capirne le cause. Eventi che non danno preavviso che possono accadere di giorno come di notte e mettere a rischio l’incolumità degli occupanti di un intero condominio.

Si sottovaluta talvolta l’importanza di avere impianti efficienti all’interno dell’abitazione. Ci scrivono ed in molti ci contattano allo studio chiedendoci come poter avere il fatidico “pezzo di carta” chiamato Dichiarazione di Conformità di un impianto (o dichiarazione di rispondenza per un impianto da ricertificare).


Chiariamo subito che la dichiarazione di conformità, obbligatoria su tutti gli impianti elettrici sin dal 1990 non è un semplice adempimento burocratico, ma è quell’attestazione che ci permette di sapere che l’impianto elettrico nella nostra abitazione è sicuro. Sicuro non significa che la corrente elettrica viene snaturata dai suoi intrinsechi pericoli, ma che ci sono in quell’impianto le misure di sicurezza e protezione necessarie affinchè un qualsiasi evento accidentale possa rimanere sotto controllo. 
Riportiamo alcune domande che ci sono pervenute dai nostri clienti:


“Non ho la dichiarazione di conformità, ma ho installato l’interruttore differenziale a casa (comunemente chiamato salvavita), sono a posto?“
No. L’ìmpianto non è a norma. L’installazione di un interruttore differenziale permette di staccare la corrente solo in caso di contatto accidentale con elementi sotto tensione, ma non esercita una azione preventiva. L’azione preventiva la si ottiene solo con la combinazione dell’interruttore differenziale con un impianto di terra adeguato e conforme. 


“Devo vendere o affittare un appartamento è obbligatorio avere le dichiarazioni di conformità?“
In caso di compravendita o locazione è obbligatorio dare l’immobile con impianti a norma, a meno di non specificare nel contratto o nell’Atto che è a carico dell’acquirente o conduttore l’adeguamento dell’impianto. Questo a tutela del venditore o locatario che potrebbe, in caso di incidente, essere chiamato in giudizio da chi ha occupato un appartamento con impianti non conformi.

“Nella mia abitazione devo fare interventi di ristrutturazione che prevedono il rifacimento dell’impianto elettrico. E’ necessario che faccia fare un progetto da un tecnico?“
Il Decreto Ministeriale 37 del 2008 regolamenta l’obbligo di progetto di un impianto elettrico da parte di un professionista nel caso in cui ci sia una potenza impegnata in una abitazione residenziale o in un condominio superiore ai 6 KW e per singole unità abitative di superficie superiore ai 400 m2.
Negli altri casi è sufficiente la sola dichiarazione di conformità della ditta installatrice. 


“Devo aprire uno studio medico ho sempre l’obbligo del progetto elettrico? In quali altre attività c’è obbligo di progetto?“
C’è l’obbligo di progetto elettrico negli studi medici, dentistici e ambulatori che hanno apparecchiature elettromedicali di Gruppo 1 e Gruppo 2 (ovvero con parti applicate a contatto con il paziente). 
Il progetto elettrico è altresì obbligatorio in tutti i luoghi dove c’è un rischio incendio. 

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